LIMITI MASSIMI GENERALI DI VELOCITA' 
(art. 142 C.d.S.)


CENTRI ABITATI:

 50 km/h

il limite può essere elevato fino a 70 km/h sulle strade urbane di scorrimento

 

STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE E STRADE URBANE LOCALI:

90 km/h

 

STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI:

110 km/h

 

AUTOSTRADE:

130 km/h

 

Entro i limiti massimi suddetti restano valide tutte le limitazioni di velocità indicate localmente mediante i prescritti segnali. I limiti indicati dal segnale sono validi per tutti i veicoli a motore (motocicli; autovetture, anche se trainanti un carrello appendice; autocaravan, autocarri ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose di massa complessiva fino a 3,5 t; ecc.) ad eccezione di particolari categorie per cui valgono invece specifiche limitazioni.


LIMITI DI VELOCITA' PER PARTICOLARI CATEGORIE DI VEICOLI:


Macchine operatrici e Macchine agricole:  

con pneumatici 40 km/h 

cingolate 15 km/h


Ciclomotori:  45 km/h


Quadricicli:  80 km/h fuori dai centri abitati


Autotreni: anche se costituiti da autovettura che trama un rimorchio (ad es: per trasporto di imbarcazioni o simili od un caravan da 750 kg)

80 km/h su autostrade

70 km/h su strade extraurbane principali e secondarie


 Autoveicoli carichi adibiti al trasporto di merci pericolose esplosive, (esclusi i carburanti):

30 km/h nei centri abitati

50 kmlh fuori dei centri abitati


Mezzi d’opera (a pieno carico):

40 km/h nei centri abitati

60 kmlh fuori dei centri abitati


Autobus e filobus di massa a pieno carico oltre 8 t:

80 km/h fuori dei centri abitati

100 km/h sulle autostrade km/h sulle autostrade


Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 te fino a 12 t: superiore a 12 t:

80 km/h fuori dei centri abitati 70 km/h fuori dei centri abitati

100 km/h sulle autostrade 80 km/h sulle autostrade


Autotreni, autoarticolati, autosnodati:

70 km/h fuori dei centri abitati

80 km/h sulle autostrade km/h sulle autostrade


Sulla parte posteriore dei veicoli cui sono imposti particolari limiti di velocità (esclusi ciclomotori e veicoli che trasportano merci pericolose) devono essere indicate, mediante cifre nere inserite in dischi bianchi bordati di rosso, le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli i contrassegni vanno riportati sui rimorchi o sui semirimorchi. I dischi possono quindi essere al massimo due sullo stesso veicolo e vanno applicati anche ai quadricicli a motore.

Sui tronchi stradali che presentino caratteristiche dì pericolosità a causa della nebbia, nella stagione invernale in caso di nebbia con visibilità inferiore a 100 metri, vengono imposti limiti massimi temporanei di velocità non superiore a 50 km/h, resi noti attraverso il segnale LIMITE MASSIMO Dl VELOCITA’ corredato di pannello integrativo con l’iscrizione "IN CASO Dl NEBBIA".

Il controllo dell’osservanza dei limiti di velocità è effettuato dagli organi di polizia stradale mediante
apparecchiature omologate. Possono inoltre essere considerate fonti di prova le registrazioni del cronotachigrafo ed i biglietti autostradali, mediante i quali è possibile risalire alla velocità del veicolo.